Esonero modello EAS per modifiche dati identificativi 2011

AgEntrateSi informano tutti i Gruppi e le Zone che, a seguito della risoluzione 125/E del 6 dicembre 2010, l’ Agenzia delle Entrate esonera le organizzazioni dall’invio di un nuovo modello EAS in caso di modifica dei dati identificativi del Rappresentante legale e/o della sede legale. 

In caso di cambio del Capo Gruppo o di sede indicato come rappresentante legale per il codice fiscale è dunque sufficiente e tuttora necessario comunicare tali variazioni attraverso il mod. AA5/6 (nelle modalità spiegate nel “Vademecum del Capo Gruppo”).  E’ utile inviare alla Zona copia del nuovo certificato di attribuzione del codice fiscale.

Per i nuovi Gruppi rimane la necessità di aprire il codice fiscale (sempre attraverso il modello AA5/6) e l’obbligo di presentazione del modello EAS entro 60 giorni dall’apertura del Gruppo.  E’ confermato per i nuovi Gruppi  il supporto dell’AGESCI Nazionale per inviare il modello EAS, richiedibile mediante invio della copia del certificato di attribuzione del codice fiscale a segreg@lombardia.agesci.itIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo   entro 30 giorni dall’apertura del Gruppo.